ULTRA PETITA

Latino: "più di ciò che viene richiesto con la domanda", esprime il divieto posto al giudice di pronunciarsi oltre le richieste avanzate dalle parti del processo; in particolare, secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, enunciato dall'art. 112, c.p.c., "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Il vizio di ultra petitum (o ultrapetizione o extra petitum) rappresenta un caso di eccesso di potere del giudice, per cui è possibile chiedere l'annullamento del provvedimento in sede di appello o di Cassazione.