USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE
L'usurpazione di funzioni pubbliche è il reato previsto dall'art. 347, c.p., a norma del quale: "chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a 2 anni (comma I). Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (comma II). La condanna importa la pubblicazione della sentenza (comma III)".
- Precedente USURPAZIONE
- Successivo UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI DI UFFICIO