VENDITA FORZATA

La vendita forzata è la vendita di beni del debitore dichiarato inadempiente, effettuata nel corso di un processo di esecuzione. Più precisamente, in seguito al pignoramento, il creditore rivolge un'istanza al giudice dell'esecuzione, con la quale viene richiesta la vendita forzata dei beni del debitore, in alternativa alla loro assegnazione; la vendita forzata può avvenire con incanto (ossia all'asta) o senza incanto (artt. 501-504, 532, 570-575, c.p.c.; D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80; L. 28.12.2005, n. 263; L. 24.2.2006, n. 52).