VIOLAZIONE DI DOMICILIO

La violazione di domicilio è il reato previsto dall'art. 614, c.p., a norma del quale: "chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a 3 anni (comma I). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (comma II). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (comma III). La pena è da 1 a 5 anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (comma IV)".