Istruzione, Universitą  e Ricerca. Bando per la presentazione di progetti di ricerca. Futuro in ricerca 2012. G.U. n. 41 del 18 febbraio 2012.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. DECRETO 12 gennaio 2012

Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, finalizzati a proseguire l'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR nel campo del programma «Futuro in ricerca 2012 - FIRB». (Decreto n. 03/RIC)
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2012.
Art. 1 
Programma «Futuro in ricerca 2012» 
  1.  Attraverso  il  programma  «Futuro  in  ricerca  2012»   questo
Ministero intende proseguire  nell'opera  volta  a  favorire  sia  il
ricambio generazionale sia il sostegno alle  eccellenze  scientifiche
emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche
nazionali, anche in vista di una piu'  efficace  partecipazione  alle
iniziative europee relative ai programmi quadro dell'Unione  europea,
destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti
di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori. 
  2. Il programma si concretizza nella presentazione,  da  parte  dei
soggetti di cui alle sotto indicate «Linee d'intervento», in qualita'
di coordinatori di progetto (Principal  Investigator)  e  secondo  le
modalita' e nei termini  successivamente  indicati,  di  progetti  di
ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
 Art. 2 
Requisiti di ammissione 
  1. Il programma «Futuro in Ricerca 2012» e' rivolto: 
    a)  Linea  d'intervento  1:  a  dottori  di  ricerca  italiani  o
comunitari, non assunti  a  tempo  indeterminato  presso  gli  atenei
italiani, statali o non statali,  e  gli  enti  pubblici  di  ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 33° anno di  eta'
alla data di scadenza del presente bando, e che,  alla  stessa  data,
abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni; 
    b)  Linea  d'intervento  2:  a  dottori  di  ricerca  italiani  o
comunitari, non assunti  a  tempo  indeterminato  presso  gli  atenei
italiani, statali o non statali,  e  gli  enti  pubblici  di  ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano gia' compiuto il 36° anno di  eta'
alla data di scadenza del presente bando, e che,  alla  stessa  data,
abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni; 
    c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti  o  ricercatori,  gia'
assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani,  statali  o
non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti  al  MIUR,  che
non abbiano gia' compiuto il 40° anno di eta' alla data  di  scadenza
del presente bando. 
  2. I dottori di ricerca rientranti  nella  linea  di  intervento  1
debbono avere prodotto, alla data di  scadenza  del  presente  bando,
almeno cinque pubblicazioni dotate di  ISBN  (International  Standard
Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number); 
  3. I dottori di ricerca rientranti  nella  linea  di  intervento  2
debbono avere prodotto, alla data di  scadenza  del  presente  bando,
almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN; 
  4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di  intervento  3
debbono avere prodotto, alla data di  scadenza  del  presente  bando,
almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN. 
  5. Per i dottori di ricerca di  linea  1  o  di  linea  2  gia'  in
possesso   di   specializzazione   conseguita,   precedentemente   al
dottorato, presso una scuola  di  Specializzazione  Universitaria,  i
limiti di eta' anagrafica di cui al comma  1  del  presente  articolo
sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della  scuola
di specializzazione. 
  6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea  2  i  limiti  di
eta' anagrafica  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
incrementati altresi' di un anno sia nel caso in cui la  somma  delle
durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al  dottorato
sia superiore a 9 anni, sia nel caso  di  effettivo  svolgimento  del
periodo di leva obbligatoria, sia nel caso  di  maternita'/paternita'
precedente alla data di conseguimento del dottorato. 
  7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5  e  6
cumulabili tra di loro, il limite massimo di eta'  anagrafica,  anche
per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno  di  eta'
non ancora compiuto alla data di scadenza del presente bando. 
 
 Art. 3 
Tipologie di ricerca 
  1.  Il  programma  «Futuro  in  ricerca  2012»  intende  finanziare
progetti di ricerca fondamentale  rientranti  in  uno  qualsiasi  dei
settori scientifici definiti dall'European Research Council. 
  2. Il programma si prefigge peraltro di finanziare progetti che per
complessita' e natura richiedono di norma la collaborazione  di  piu'
studiosi e di piu' organismi di ricerca, riconoscendo  priorita',  in
termini di premialita' valutativa, ai  progetti  che  si  riconducano
agli obiettivi di Horizon 2020. 
   
Art. 4 
Disponibilita' finanziarie 
  1. Per le finalita' indicate all'art. 1 del presente  bando  ed  ai
sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric.,
il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo  di  58.384.677,00
euro, al  lordo  della  quota  per  le  attivita'  di  valutazione  e
monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di ricerca
fondamentale di durata almeno triennale. 
  2.. Alle diverse linee di intervento  sono  riservate  le  seguenti
risorse, sempre al lordo della quota prevista  per  le  attivita'  di
valutazione e monitoraggio: 
    1. Tra  € 12.000.000,00  ed  €  16.000.000,00  per  la  linea  di
intervento 1; 
    2. Tra  € 16.000.000,00  ed  €  20.000.000,00  per  la  linea  di
intervento 2; 
    3. Tra  € 24.000.000,00  ed  €  28.000.000,00  per  la  linea  di
intervento 3; 
  3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento  non  siano
totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento,
le  quote  residuali  possono  essere  portate  in  accrescimento  al
finanziamento delle altre linee d'intervento,  secondo  le  effettive
necessita'. 
 
 Art. 5 
Caratteristiche dei progetti 
  1. Ogni progetto di ricerca (il cui costo deve  risultare  compreso
tra euro 500.000 ed euro 1.200.000, ed avere durata minimo triennale)
e' proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o  ricercatore
in possesso dei  requisiti  indicati  nell'art.  2  (coordinatore  di
progetto)   e,   indipendentemente   dall'appartenenza   alla   linea
d'intervento, puo' prevedere da tre a cinque unita' di ricerca; anche
le singole unita' di ricerca (una delle  quali  deve  far  capo  allo
stesso  coordinatore  di  progetto)   debbono   ricadere   sotto   la
responsabilita' scientifica  di  un  giovane  dottore  di  ricerca  o
docente o ricercatore in possesso  degli  stessi  requisiti  indicati
nell'art. 2; sono  peraltro  possibili  unita'  di  ricerca  (esclusa
quella  del  coordinatore   di   progetto)   afferenti   a   consorzi
interuniversitari, purche' il responsabile di unita'  presenti  tutti
gli altri requisiti indicati all'art. 2; nell'ambito  di  uno  stesso
progetto possono essere ricomprese unita' di ricerca  appartenenti  a
diverse linee d'intervento,  fermo  restando  che  la  riserva  delle
risorse di cui al precedente art. 4, si intende riferita  alla  linea
d'intervento del coordinatore di progetto. 
  2. Il coordinatore di  progetto  e  i  responsabili  di  unita'  di
ricerca (complessivamente definiti in seguito come  «responsabili  di
progetto»), in sede di presentazione del progetto, attestano l'ottima
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e  si  impegnano  a
completare le attivita' presso le istituzioni indicate all'atto della
presentazione del progetto stesso. 
  3. Il coordinatore di progetto ha la responsabilita' scientifica  e
organizzativa del progetto, fatta salva la  responsabilita'  di  ogni
unita' di ricerca nella gestione operativa dei contributi  assegnati,
nel rispetto dei regolamenti interni di  amministrazione,  finanza  e
contabilita'. L'eventuale trasferimento all'estero  del  coordinatore
di progetto comporta l'esclusione del progetto dal finanziamento,  se
avvenuto prima della emanazione del decreto di cui al successivo art.
9, ovvero la conclusione anticipata del progetto stesso  se  avvenuto
dopo, con eventuale recupero o conguaglio rispetto  ai  finanziamenti
gia' erogati. 
  4. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono presentati
esclusivamente  per  via  telematica  entro  il  termine  di  cui  al
successivo art. 6. Entro i cinque giorni successivi a  tale  termine,
copia  cartacea  del  progetto  deve  essere  trasmessa  da   ciascun
responsabile di progetto alla propria universita' o al  proprio  ente
di ricerca o consorzio interuniversitario. 
  5. I progetti sono redatti  utilizzando  modelli/domanda  (A  e  B)
appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete  nello
specifico  sito  http//futuroinricerca.miur.it.  I  progetti   devono
contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati: 
    a)  titolo  del  progetto,  settore  ERC  di  afferenza,  settore
scientifico disciplinare (SSD); 
    b) nome del coordinatore di progetto  e  dei  responsabili  delle
unita' di ricerca partecipanti; 
    c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca  suddivisi  per
unita' operative; 
    d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca; 
    e) parole chiave proposte; 
    f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere; 
    g) stato dell'arte; 
    h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione; 
    i) ruolo di ciascuna unita' operativa in funzione degli obiettivi
previsti e relative modalita' di integrazione e collaborazione; 
    l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di  spesa,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  378  del  24  marzo
2004; 
    m)  risultati  attesi  dalla  ricerca,  il  loro  interesse   per
l'avanzamento  della  conoscenza   e   le   eventuali   potenzialita'
applicative; 
    n) elementi e criteri proposti  per  la  verifica  dei  risultati
raggiunti. 
  6. Non e' ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a piu'  di
una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in
Ricerca 2012». 
  7. A tutti i docenti o ricercatori che  risultano  coinvolti  (come
responsabili di progetto o come semplici partecipanti)  nei  progetti
in corso di svolgimento e finanziati dal Programma "Futuro in Ricerca
2010" e' fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al  presente
bando. 
  8. Per  ogni  progetto  ammesso  al  finanziamento,  l'entita'  del
contributo FIRB e' definita tenendo conto dei criteri  stabiliti  dal
decreto ministeriale 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70%  dei
costi  esposti,  fatta  eccezione  per  i   contratti   con   giovani
ricercatori, interamente a carico  del  MIUR.  I  costi  relativi  al
personale dipendente gia' operante presso le universita' e  gli  enti
di ricerca alla data di  scadenza  del  presente  bando  non  possono
superare il 30% del costo del progetto al netto del costo relativo ai
predetti contratti per giovani ricercatori. 
  
Art. 6 
Presentazione dei progetti e procedura di selezione 
  1. La scadenza per la presentazione dei progetti e' fissata  al  22
febbraio 2012, alle ore 17.00, per i responsabili di unita'  (modello
B), e al 29 febbraio 2012, alle ore  17.00,  per  i  coordinatori  di
progetto (modello A);  la  modulistica  per  la  presentazione  delle
domande e' disponibile, all'indirizzo indicato al successivo art.  9,
a partire da meta' gennaio 2012. 
  2. La procedura di selezione  dei  progetti  e'  curata  sia  dalle
singole  universita'  e  dai  singoli  enti  di  ricerca   (fase   di
preselezione), sia dal Ministero (fase di valutazione  e  fase  delle
audizioni); in particolare, il Ministero opera mediante tre  comitati
di selezione (CdS), uno per ogni settore ERC,  nominati  con  decreto
direttoriale, previa designazione dei suoi componenti  da  parte  del
comitato nazionale dei garanti della  ricerca  (CNGR),  ai  sensi  di
quanto previsto all'art. 20 e all'art. 21, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 (fase di  valutazione),  e  mediante  panel  di
esperti (uno o piu' panel  per  ciascuno  dei  settori  ERC),  i  cui
componenti sono designati dal CdS e nominati con decreto direttoriale
(fase delle audizioni). 
  3. Ogni CdS e'  formato  da  sei  esperti  nella  ricerca  e  nella
valutazione di progetti di ricerca, di cui due  operanti  all'estero.
Ogni  panel  e'  composto  da  tre  esperti  nella  ricerca  e  nella
valutazione di progetti di ricerca (tra i quali, ove disponibili,  ed
in misura di almeno uno per panel, anche i coordinatori  di  progetti
vincitori di precedenti edizioni del programma «Futuro in  Ricerca»).
Ogni  esperto  dei  CdS  o   dei   panel   deve   rilasciare,   prima
dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa
al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilita'. 
  4. I componenti del CNGR, dei CdS e dei panel non possono in  alcun
caso partecipare ai progetti di cui al presente bando,  ne'  prendere
parte alla fase di preselezione dei progetti. 
  5. La partecipazione ai CdS e ai panel e' onorifica. A ciascuno dei
componenti   spetta   esclusivamente   il   rimborso   delle    spese
eventualmente  sostenute   nei   termini   previsti   dalle   vigenti
disposizioni in materia. 
  6. L'Ufficio V della Direzione generale per il Coordinamento  e  lo
Sviluppo della ricerca assicura le funzioni di segreteria  del  CNGR,
dei CdS e dei panel. 
   
Art. 7 
Preselezione 
  1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente art. 6,
comma 1, sono sottoposti a preselezione da parte delle universita'  e
degli enti di ricerca. 
  2. Ogni universita' o ente di ricerca sottopone a  preselezione,  a
proprie spese, esclusivamente i progetti nei quali il Coordinatore di
progetto abbia indicato la stessa universita' o  lo  stesso  ente  di
ricerca come istituzione sede della propria unita' di ricerca. 
  3. Al termine della preselezione, svolta in  totale  autonomia,  ma
nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5,  6  e
7, ciascuna universita' o ciascun ente di  ricerca  assume  la  piena
responsabilita'   di   individuare,   mediante   apposita   procedura
telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio  del
15 giugno 2012, i progetti meritevoli  di  ammissione  alla  fase  di
valutazione del MIUR; ciascuna universita' o  ente  di  ricerca  puo'
preselezionare,    a    livello    di    Coordinatore     scientifico
(contestualmente   impegnandosi   ad   assicurare,   per   le   linee
d'intervento 1 e 2, il rispetto delle  procedure  di  legge  relative
alle  «chiamate  dirette»  dei  giovani  ricercatori)  un  numero  di
progetti: a)  non  superiore  allo  0,5%  del  numero  di  docenti  e
ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della  scadenza  del
bando  (con  arrotondamento  all'intero  superiore);  b)  ovvero,  se
maggiore, un numero non superiore alla media del numero  di  progetti
finanziati, a livello di coordinatore scientifico, nei bandi  «Futuro
in  Ricerca  2010»  e  «Futuro  in  ricerca  2008».  I  progetti  non
preselezionati dall'universita' o dall'ente di ricerca  si  intendono
esclusi dall'accesso alla fase di valutazione  effettuata  dal  MIUR.
Analogamente, la mancata  conclusione  della  preselezione  entro  il
termine  perentorio  del  15  giugno  2012  esclude  dalla  fase   di
valutazione tutti i progetti presentati da  coordinatori  scientifici
afferenti all'universita' o all'ente inadempiente. 
  4. Nella preselezione dei  progetti  ogni  universita'  o  ente  di
ricerca  e'   tenuta   ad   assicurare,   ove   possibile,   adeguata
partecipazione ad ogni linea d'intervento. 
  5. Ogni universita' o ente di ricerca deve avvalersi dell'opera  di
revisori anonimi, anche stranieri, che possono essere selezionati tra
gli esperti appartenenti alla  banca  dati  del  Ministero  (messa  a
disposizione di ogni universita' da parte  del  CINECA),  secondo  il
criterio della «peer review». 
  6. I revisori non  debbono  in  alcun  caso  essere  scelti  tra  i
partecipanti ai progetti  di  cui  al  presente  bando  e,  per  ogni
progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa universita' o
dello stesso ente di ricerca, nonche' di altre universita' o  enti  o
consorzi interuniversitari coinvolti nello stesso progetto. 
  7. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli  in
valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori
numerici, secondo i seguenti criteri: 
    a) innovativita' e originalita' della ricerca  proposta  e  della
sua metodologia: fino a punti 30; 
    b) qualificazione scientifica, anche  in  relazione  al  progetto
presentato,  del  coordinatore  scientifico  e  dei  responsabili  di
unita',  con  riferimento  alla  valutazione  della  loro   attivita'
scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza  nel  settore
oggetto della proposta: fino a punti 25; 
    c) possibile impatto della ricerca proposta  e  potenzialita'  di
realizzazione  di  un  significativo  avanzamento  delle   conoscenze
rispetto allo stato dell'arte, con particolare  riferimento,  per  le
aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon  2020:
fino a punti 25; 
    d) significative interazioni tra piu'  soggetti,  in  particolare
tra universita' e/o tra  universita'  ed  enti  pubblici  di  ricerca
vigilati dal MIUR, ma anche tra universita'  ed  altri  organismi  di
ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a  punti
15; 
    e) coerenza tra le richieste economiche e  la  ricerca  proposta:
fino a punti 5. 
 
Art. 8 
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni 
  1.   La   valutazione   scientifica   dei   progetti   di   ricerca
preselezionati e' curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS, che
opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici,  formulando
un giudizio analitico comparativo sui progetti di propria competenza,
riassunto in una valutazione sintetica finale espressa su  una  scala
predefinita di valori numerici, secondo gli stessi criteri di cui  al
comma 7 del precedente art. 7. 
  2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100 possono  essere
utilmente  considerati  ai  fini  dell'ammissione  alla  fase   delle
audizioni. Per tali progetti, il CdS indica  altresi'  il  contributo
proposto  per  ciascuno  di  essi,  sulla  base   della   complessiva
congruita' accertata (distinta per voci di  spesa),  ma  comunque  in
misura non inferiore all'80%  dell'ammontare  richiesto  o  giudicato
necessario. 
  3.  Per  ogni  linea  d'intervento  e'  ammesso  alla  fase   delle
audizioni, con  apposito  decreto  direttoriale  e  secondo  l'ordine
decrescente di punteggio ottenuto nella fase di valutazione da  parte
dei  CdS,  un  numero  di  progetti  tale  da  raggiungere   (secondo
indicazioni fornite dai CdS, e fermo  restando  quanto  stabilito  al
comma 3 dell'art. 4 del presente bando) un ammontare di risorse  pari
almeno al doppio  delle  quote  massime  stabilite  al  comma  2  del
precedente art .4. 
  4. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte,
in  particolare,  all'accertamento   della   reale   attitudine   del
proponente alla gestione scientifica del progetto e al  coordinamento
delle unita' di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti  di
carattere  temporale  e  finanziario;  nel  corso  delle   audizioni,
peraltro, i panel accertano anche la reale conoscenza, da  parte  del
proponente, della lingua inglese e delle tematiche di  progetto  (con
particolare riferimento alle modalita' attuative). 
  5. Per ogni progetto ammesso alle audizioni,  il  competente  panel
esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione  numerica
finale da 0 a 30 punti. 
  6. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 20/30 possono essere
utilmente collocati nella graduatoria finale  di  cui  al  successivo
comma 7, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento. 
  7. Per i soli progetti utilmente  collocabili  in  graduatoria,  il
MIUR, sommando i punteggi attribuiti dai CdS a quelli attribuiti  dai
panel, forma, per ogni linea d'intervento,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito al precedente art. 4, la  graduatoria  finale  e  definisce
l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. In caso  di  ex-aequo
e' data priorita'  ai  progetti  che  hanno  ottenuto,  dal  CdS,  il
punteggio piu' elevato nel criterio  di  cui  all'art.  7,  comma  7,
lettera c, del presente bando. 
 
Art. 9 
Approvazione dei progetti 
  1. Con apposito decreto direttoriale viene reso  pubblico  l'elenco
dei progetti finanziati, distinto per linea d'intervento. 
  2.  Il  costo  riconosciuto  come  congruo  per  ogni  progetto  e'
comunicato dal Ministero al coordinatore  scientifico  che  provvede,
nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare
i costi delle singole  unita'  operative,  dandone  comunicazione  al
Ministero. 
  3.  Dopo  la   rideterminazione,   il   Ministero,   con   apposito
provvedimento, definisce la quota di finanziamento spettante ad  ogni
unita' operativa, nonche' le modalita' di erogazione dei contributi e
di verifica in itinere ed ex-post. 
 
Art. 10 
Indicazioni operative 
  1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati,
entro il termine di cui al precedente art. 6, utilizzando, secondo le
modalita' ivi indicate, il servizio Internet al  seguente  indirizzo:
http://futuroinricerca.miur.it 
  2.  Tutto  il  materiale  prodotto  e'  considerato   rigorosamente
riservato ed e' utilizzato solo per l'espletamento degli  adempimenti
connessi  all'attuazione  del   presente   decreto.   Chiarimenti   e
informazioni  possono  essere  richiesti  agli  uffici   ricerca   di
universita'  ed  enti,  nonche'  alla  Direzione  generale   per   il
coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, ufficio  V,  all'indirizzo
di  posta  elettronica  [email protected],  che   assicura   la
tempestiva e corretta assistenza sia in fase di  predisposizione  dei
progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi. 
  3.  Responsabile  del  procedimento  e'  l'ing.  Mauro  Massulli  -
Dirigente  dell'ufficio   V   della   direzione   generale   per   il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Piazzale J.F. Kennedy, 20
- 00144 Roma. 
  Gli effetti  del  presente  decreto  sono  soggetti  alle  positive
verifiche  degli  organi  di  controllo,   previste   dalle   vigenti
disposizioni.  Lo  stesso  decreto  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito MIUR. 
    Roma, 12 gennaio 2012 
 
 
 

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