Ministero della Giustizia. Bando d'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. G.U. n. 21 del 16 marzo 2102.



Bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori - Sessione 2012. 
 
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 16 marzo 2012.
 
Scadenza concorso: 18 aprile 2012.
 
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile 
 
Visti  il  regio  decreto  legge  27  novembre  1933,  n.   1578, convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio  1934,  n.  37, contenente le norme integrative e di attuazione  del  predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;  il regio decreto-legge 9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le  norme  per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo  1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale  28  maggio  1947,  n. 597,  recanti  modificazioni  sull'ordinamento forense; il  decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione  agli esami forensi e  decreto  presidenziale  26  ottobre  1972,  n.  642, contenente  nuove  norme  sulle imposte  di   bollo   e   successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme  in materia di esercizio della professione forense;
 
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Ritenuta l'opportunita' di  indire  una  sessione  di  esami  per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla  Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
 
Decreta: 
 
Art. 2 
 
1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
 
A) essere attualmente  iscritti  nell'albo  degli  avvocati  ed avere esercitato la professione per almeno  cinque  anni  dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello o per almeno un anno qualora  già iscritti all'albo degli avvocati al momento  dell'entrata  in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; 
 
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
 
2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge  24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole  e  proficua  pratica  di  un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo  studio di un avvocato che presti abitualmente  il  suo  patrocinio  dinanzi  la Corte di cassazione.
 
3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
 
4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di  ammissione  e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio  delle  prove  negli  uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. 
 
5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.
 
Art. 3
 
1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero della Giustizia  - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile - Ufficio III - via Arenula, 70 - 00186 Roma,  entro il termine del 18 aprile 2012.
 
2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine di cui al precedente comma.
 
A tal  fine  fa  fede  timbro  a  la  data  dell'ufficio postale accettante.
 
3. Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei  seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
 
A)  certificato  del  presidente   del   competente Consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale  iscrizione  del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa,  con  l'attestazione che il candidato ha esercitato per almeno  cinque  anni,  ovvero  per almeno un anno per coloro che si  trovino  nella  condizione  di  cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, la  professione  davanti ai Tribunali ed alle Corti d'appello;
 
B) certificato  di  un  avvocato  che  eserciti  il  patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
 
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti alla Corte di cassazione; 
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficuapratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per cassazione,  frequentando  lo  studio  dell'avvocato   stesso.   Tale certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'ordine forense.
 
C) ricevuta della tassa di euro 20,66  (venti/sessantasei)  per l'iscrizione   agli   esami,   da   versarsi   direttamente   ad   un concessionario della riscossione o ad una  Banca  o  ad  una  agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che  per  «Codice  Ufficio»  si  intende quello dell'Ufficio delle entrate relativo al domicilio  fiscale del candidato. I candidati potranno avvalersi del diritto  di  cui  all'art. 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998, n. 403 (autocertificazione).
 
Dovranno  invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai  Tribunali e Corti di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera  B) del presente del presente articolo.
 
4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito, domande prive della richiesta  documentazione  o con documentazione incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.
 
Art. 4 
 
1. Le prove dell'esame sono scritte e orali. 
 
2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella compilazione di ricorsi per  cassazione  rispettivamente  in materia civile, penale e amministrativa. La prova in  materia  amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al  Consiglio  di  Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
 
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati,  secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel precedente comma.
 
4.  La  scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei  ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
 
5. Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi  costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore. 
 
6. E', inoltre, facoltà' della  commissione  di  consentire,  nei giorni  delle   prove,   che   i   candidati   consultino,   ciascuno separatamente, i libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi richiederanno  e  che  la  commissione  abbia  la possibilità   di procurarsi.
 
Art. 5
 
1. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  dichiarati  idonei nelle prove scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e'  sottoscritto  dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per  ciascun  candidato il giorno e l'ora della prova orale.
 
2. La mancata presentazione alle  prove  sara'  considerata  come rinuncia all'esame.
 
Art. 6
 
1. La prova orale consiste nella discussione di  un  tema avente per oggetto una contestazione giudiziale  nella  quale  il  candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
 
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.
 
3. La prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di  trenta minuti per ciascun candidato. 
 
Art. 7
 
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, 'avendo  riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
 
2. Ultimate le prove orali, la  commissione  forma  l'elenco  dei candidati che hanno conseguito l'idoneità.
 
Art. 8
 
1. Le prove scritte si terranno in  Roma  nel  luogo  che  verrà comunicato a  ciascuno  dei  candidati  con  raccomandata  di  questo ufficio, nei seguenti giorni:
 
18 giugno 2012 - ricorso in materia civile;
 
20 giugno 2012 - ricorso in materia penale;
 
22 giugno 2012 - ricorso in materia amministrativa.
 
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il  Ministero  della giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma  del  precedente
art. 5.
 
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
 
Art. 9
 
1. I candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare  nella domanda  l'ausilio  di  cui  necessitano  in  relazione all'handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
 
2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Art. 10
 
1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sara'   nominata  la commissione esaminatrice.
 
Roma, 12 marzo 2012 - Il direttore generale: Saragnano 

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