Art. 1336 Codice Civile. Offerta al pubblico.
1336. Offerta al pubblico.
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [artt. 1326, 1329 c.c.], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [art. 1989 c.c.].
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente [c.c. 1396, 1990], è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [art. 1328 c.c.].