Art. 143 bis Codice Civile. Cognome della moglie.

143-bis. Cognome della moglie.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. L'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898, sui casi di scioglimento del matrimonio, dispone che in caso di scioglimento la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio salvo autorizzazione del tribunale. La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 61 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 8 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost.