Art. 1693 Codice Civile. Responsabilitą  per perdita e avaria.

1693. Responsabilità per perdita e avaria.

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria [c.c. 1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [c.c. 1681, 1694].

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio [c.c. 1698, 1701] (1).

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(1) Vedi gli artt. 1 e 2, L. 22 agosto 1985, n. 450, sul risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate. Per quanto riguarda la responsabilità relativa al trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato vedi gli artt. da 47 a 60, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197. Per la responsabilità relativa al trasporto postale di cose, vedi gli artt. 6, 70 e 93, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.