Art. 1757 Codice Civile. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

1757. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva [c.c. 1353], il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [c.c. 1360, 1755].

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [c.c. 1425] o rescindibile [c.c. 1447], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità [c.c. 1445, 1452].