Art. 2099 Codice Civile. Retribuzione.

2099. Retribuzione.

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo [c.c. 2100, 2108, 2131] e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito [Cost. 36, 37; c.c. 1755, 2103, 2751, 2955, 2956; c.p.c. 545].

In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali] [c.c. 1709] (2).

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti [c.c. 2102], con provvigione o con prestazioni in natura [c.c. 1639, 2121] (3).

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(1) Gli incisi devono ritenersi abrogati per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) Gli incisi devono ritenersi abrogati per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost.