Art. 2247 Codice Civile. Contratto di societą .

2247. Contratto di società. (2)

Con il contratto di società [c.c. 13, 473, 1350, n. 9] due o più persone conferiscono [c.c. 2253] beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica [c.c. 2082] allo scopo di dividerne gli utili [c.c. 743, 2643, n. 10, 2949; disp. att. c.c. 205; c.p.c. 23] (3).

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(1) Vedi la L. 28 gennaio 1971, n. 220, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968. Vedi, inoltre, sulla riforma del diritto societario, la L. 3 ottobre 2001, n. 366.

(2) Rubrica così sostituita dall'articolo 1, D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, di attuazione della direttiva 89/667/CEE, in materia di diritto delle società, relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio.

(3) Vedi l'art. 146 sgg., L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); l'art. 66, n. 3, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali.