Art. 240 Codice Civile. Contestazione dello stato di figlio.

240. Contestazione dello stato di figlio (1).

I. Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.

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(1) Articolo modificato dall’art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «Mancanza dell’atto di matrimonio. I. La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita».