Art. 248 Codice Civile. Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità .
248. Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità (1).
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (2).
L'azione è imprescrittibile [2934 c. 2].
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [102 c.p.c.].
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245 (3).
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(1) Rubrica sostituita dall'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità». L'articolo era stato già modificato dall'art. 99, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Comma modificato dall'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «L'azione per contestare la legittimità, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse».
(3) Comma aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.