Art. 2935 Codice Civile. Decorrenza della prescrizione.

2935. Decorrenza della prescrizione.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (1).

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(1) A norma dell'art. 2, c. 61, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modifiche, nella L. 26 febbraio 2011, n. 10, «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».