Art. 141 Codice di Procedura Civile. Notificazione presso il domiciliatario.

141. Notificazione presso il domiciliatario (1).

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [c.p.c. 660; disp. att. c.p.c. 58].

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio (2).

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(1) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vedi l'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.