Art. 2 Codice di Procedura Civile. Inderogabilità  convenzionale della giurisdizione.

2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero [c.p.c. 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [c.c. 43] nella Repubblica (1) e la deroga risulti da atto scritto] [c.p.c. 806] (2).

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(1) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995. Per la validità di particolari clausole arbitrali, vedi, però, le specifiche Convenzioni internazionali. La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 novembre 1994, n. 391 (Gazz. Uff. 23 novembre 1994, n. 48 - Prima serie speciale), aveva in precedenza dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in relazione agli artt. 35, 36, 37 e 38 Cost.