Art. 251 Codice di Procedura Civile. Giuramento dei testimoni.

251. Giuramento dei testimoni.

I testimoni sono esaminati separatamente [c.p.c. 254].

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372], e legge la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro» [c.p.c. 248, 256] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 ottobre 1979, n. 117 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1979, n. 284), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 251, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...», non è contenuto l'inciso «se credente». La stessa Corte, con sentenza 4-5 maggio 1995, n. 149 (Gazz. Uff. 10 maggio 1995, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 251, secondo comma c.p.c.: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro». A seguito di queste pronunzie l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., risulterebbe così formulato: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Sul presente articolo la Corte costituzionale, si era altresì pronunciata con sentenza 25 maggio - 8 giugno 1963, n. 85 (Gazz. Uff. 15 giugno 1963, n. 159), dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 251 c.p.c., in riferimento agli artt. 8, 21 e 19 Cost., e con sentenza 13-20 luglio 1984, n. 234 (Gazz. Uff. 8 agosto 1984, n. 218), dichiarando, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 251 c.p.c. e degli artt. 142 e 449 c.p.p. in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, Cost. e alle «disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della Costituzione».