Art. 3 Codice di Procedura Civile. Pendenza di lite davanti a giudice straniero.

3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero.

[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa] [c.p.c. 31, 39, 40] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995.