Art. 636 Codice di Procedura Civile. Parcella delle spese e prestazioni.

636. Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (1). Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali (2).

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(1) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, depositata lo stesso giorno, (Gazz. Uff. 9 maggio 1984, n. 127), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata, ai sensi e nei limiti segnati in motivazione, la questione di illegittimità sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli articoli 648, comma secondo, 633, primo comma, n. 3, e 636 c.p.c.