Art. 577 Codice di Procedura Penale. Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione.

577. Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione.

[1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna [c.p.p. 533] e di proscioglimento [c.p.p. 529, 530, 531, 532] per i reati di ingiuria e diffamazione [c.p. 594, 595]] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 9, L. 20 febbraio 2006, n. 46. L'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006 così dispone: «Art. 10 - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 22-30 dicembre 1993, n. 474 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.