Art. 6 Codice di Procedura Penale. Competenza del tribunale.

6. Competenza del tribunale.

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (1).

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(1) Articolo prima modificato dall'art. 19, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi sostituito dall'art. 166, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ed infine così modificato dall'art.47, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163, che ha aggiunto le parole «o del giudice di pace». Per la disciplina transitoria vedi gli articoli da 219 a 227 del suddetto decreto n. 51 del 1998.