Art. 17 Codice Penale. Pene principali: specie.

17. Pene principali: specie. (1)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1. la morte [Cost. 27] (2);

2. l'ergastolo [Cost. 22] (3);

3. la reclusione [c.p. 23] (4);

4. la multa [c.p. 24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1. l'arresto [c.p. 25];

2. l'ammenda [c.p. 26].

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(1) Vedi l'art. 2, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni finanziarie, e l'art. 5, L. 15 dicembre 1990, n. 386, sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. Per il disposto degli articoli 35, 36 e 38, L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 e dall'art. 12, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673, dal 1° gennaio 1996 al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale. Per l'applicabiltà di sanzioni da parte del giudice di pace vedi l'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

(4) Vedi l'art. 2, comma primo, L. 18 febbraio 1987, n. 34, recante misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.