Art. 280 Codice Penale. Attentato per finalitą  terroristiche o di eversione.

280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (1)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (2) (3).

-----------------------

(1) L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304, per la difesa dell'ordinamento costituzionale, (terroristi pentiti), così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso». La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolato dall'art. 10 della stessa legge, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 14 febbraio 2003, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 194 (Gazz. Uff. 17 luglio 1985, n. 167-bis), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, sulla tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica. Il presente articolo, nel testo originario (Attentato contro il Capo del Governo), era stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.