Art. 419 Codice Penale. Devastazione e saccheggio.

419. Devastazione e saccheggio.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni [c.p. 28, 29, 285].

La pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso su armi [c.p. 585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito [c.p. 78, n. 1].