Art. 423 bis Codice Penale. Incendio boschivo.

423-bis. Incendio boschivo (1).

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, (2) cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[II]. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni (3) .

[III]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento  (4) .

[IV]. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (5) .

[V]. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (6) .

[VI]. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (7).

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[1] Articolo inserito dall'art. 11 comma 1 l. 21 novembre 2000, n. 353. Le disposizioni del citato articolo 11 riproducono quelle già introdotte dal d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con modif., nella l. 6 ottobre 2000, n. 275.

[2] Le parole «, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,» sono state inserite dall'art. 6, comma 1, lett. a-bis), d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.

[3] La Corte cost. 20 gennaio 2023, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui al presente comma.

[4] Le parole: «su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento» sono state sostituite alle parole «su aree protette» dall'art. 6, comma 1, lett. a-ter), d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.

[5] L'art. 6, comma 1, lett. b)  d.l. 8 settembre 2021, n. 120, aveva disposto l'inserimento di un comma dopo il quarto, ma tale modifica è stata soppressa in sede di conversione del medesimo decreto in l. 8 novembre 2021, n. 155. Il testo del  comma era il seguente: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

[6] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b)  d.l. 8 settembre 2021, n. 120, come modificato in sede di conversione in l. 8 novembre 2021, n. 155, che ha soppresso le parole «Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma,».

[7] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b)  d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.

 

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (4° comma)

arresto: obbligatorio (1° comma; 3° e 4° comma in relazione al 1° comma); facoltativo (2° comma; 3° e 4° comma in relazione al 2° comma; 5° e 6° comma)

fermo: consentito (1° comma; 4° comma in relazione al 1° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2-bis, c.p.p.)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio