Art. 5 Codice Penale. Ignoranza della legge penale.

5. Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [c.p. 47; c.p.m.p. 39] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, numero 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 20-25 marzo 1975, n. 74 (Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 88), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 25 Cost.