Art. 7 Codice Penale. Reati commessi all'estero.

7. Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239] taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano [c.p. 241, 276] (1);

2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];

3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];

4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];

5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2).

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(1) Numero così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) In materia di rapporti tra Stato italiano e Santa Sede, vedi l'art. 22 del Trattato reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e modificato con la L. 25 marzo 1985, n. 121.