Art. 724 Codice Penale. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente [c.p. 266] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato [c.p. 402, 403, 404] (1), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis].

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti [c.p. 407] (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato». Vedi l'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense. In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.

(2) Articolo così modificato dall'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.