Art. 734 bis Codice Penale. Divulgazione delle generalità  o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

734-bis. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi (1).

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(1) Il titolo II-bis e l'art. 734-bis sono stati aggiunti dall'art. 12, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). Successivamente l'art. 734-bis è stato così modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9, L. 6 febbraio 2006, n. 38.