Art. 9 Codice Penale. Delitto comune del cittadino all'estero.

Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero.

[I]. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] (1)  l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [112, 2011], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [42].
[II]. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2)  [127-129; 342 c.p.p.], ovvero a istanza [130; 341 c.p.p.] o a querela [120-126; 336-340 c.p.p.] della persona offesa.
[III]. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3) .
     [IV].  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,321, 346-bis, 648 e 648-ter.1. (4) (5) 
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[1] Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art. 274 Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008 n. 179, di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.
[2] V. sub art. 8.
[3] Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha sostituito alle parole «a danno di uno Stato estero» le parole «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero». V. sub art. 322-ter .
[4] Le parole «, 648 e 648-ter.1» sono state aggiunte dopo la parola «346-bis», dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. 
[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019