Decreto - Legge 22 febbraio 2011 n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011.



 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita'  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge: 
 Art. 1 
  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. 
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell'Unita'   d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 2 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 

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