Decreto - Legge 22 febbraio 2011 n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011.
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio
1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011
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