Decreto-Legge 22 dicembre 2011 n. 212. Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile: disposizioni urgenti.



 DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212. Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011.

CAPO I. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.
Art. 1 
Finalita' e definizioni 
  1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di  sovraindebitamento,
il debitore puo' concludere un accordo con  i  creditori  secondo  la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli  da
2 a 11. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) sovraindebitamento: una situazione  di  perdurante  squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il  patrimonio  liquidabile  per  farvi
fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore  di  adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni; 
    b)  sovraindebitamento  del  consumatore:  il  sovraindebitamento
dovuto prevalentemente all'inadempimento  di  obbligazioni  contratte
dal consumatore, come definito dal  codice  del  consumo  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. 
 
Art. 2 
Presupposti di ammissibilita' 
  1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
di cui  all'articolo  10  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  un  accordo   di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti  privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente,  salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i  termini
e le modalita' di pagamento dei  creditori,  anche  se  suddivisi  in
classi,  le  eventuali  garanzie  rilasciate  per  l'adempimento  dei
debiti, le modalita' per l'eventuale  liquidazione  dei  beni.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma  1,  il  piano  puo'
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a  un  fiduciario
per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del  ricavato  ai
creditori. 
  2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
    a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; 
    b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 
Art. 3 
Contenuto dell'accordo 
  1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti  e
la  soddisfazione  dei  crediti  attraverso  qualsiasi  forma,  anche
mediante cessione dei crediti futuri. 
  2. Nei casi in cui i beni  o  i  redditi  del  debitore  non  siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la  proposta  deve
essere  sottoscritta  da  uno  o  piu'  terzi   che   consentono   il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o  beni  sufficienti  per
l'attuabilita' dell'accordo. 
  3. Nella proposta di accordo sono  indicate  eventuali  limitazioni
all'accesso al mercato del credito  al  consumo,  all'utilizzo  degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari. 
  4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad  un  anno  per  il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente  le
seguenti condizioni: 
    a) il piano  risulti  idoneo  ad  assicurare  il  pagamento  alla
scadenza del nuovo termine; 
    b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili. 
 
Art. 4 
Deposito della proposta di accordo 
  1. La proposta di accordo e' depositata  presso  il  tribunale  del
luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale. 
  2. Il debitore, unitamente  alla  proposta,  deposita  l'elenco  di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei  beni  e
degli eventuali atti di disposizione  compiuti  negli  ultimi  cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del  piano,  nonche'  l'elenco
delle spese correnti necessarie al  sostentamento  suo  e  della  sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo  familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia. 
  3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'  le
scritture  contabili  degli   ultimi   tre   esercizi,   ovvero,   in
sostituzione delle scritture contabili e per periodi  corrispondenti,
gli estratti conto bancari tenuti ai sensi  dell'articolo  14,  comma
10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  unitamente  a   una
dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale. 
 
Art. 5 
Procedimento 
  1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
articoli  2  e  4,  fissa  con  decreto  l'udienza,   disponendo   la
comunicazione ai creditori presso la  residenza  o  la  sede  legale,
anche per  telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,  della
proposta e del decreto contenente  l'avvertimento  dei  provvedimenti
che egli puo' adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel  caso
in cui il proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
  3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
titolari di crediti impignorabili. 
  4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
  5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
proposte di accordo. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del  codice  di  procedura  civile,  ma  il  tribunale  provvede   in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al  tribunale  e  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento. 
 
Art. 6 
Raggiungimento dell'accordo 
  1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  per  telefax  o  per  posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione  della  crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla  proposta,  come
eventualmente modificata. 
  2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7,  e'  necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano  almeno
il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del
consumatore ai fini dell'omologazione e'  sufficiente  che  l'accordo
sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno  il  cinquanta
per cento dei crediti. 
  3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori  nei  confronti
dei coobbligati, fideiussori del  debitore  e  obbligati  in  via  di
regresso. 
  4. L'accordo non determina la novazione delle  obbligazioni,  salvo
che sia diversamente stabilito. 
  5. L'accordo e' revocato di  diritto  se  il  debitore  non  esegue
integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle  scadenze  previste,  i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli  enti  gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 
 
Art. 7 
Omologazione dell'accordo 
  1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
crisi trasmette ai creditori una relazione sui  consensi  espressi  e
sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma  2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci  giorni  successivi
al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono   sollevare
contestazioni. Decorso  tale  termine,  l'organismo  di  composizione
della  crisi  trasmette  al  giudice  la  relazione,   allegando   le
contestazioni  ricevute,  nonche'  un'attestazione  definitiva  sulla
fattibilita' del piano. 
  2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare  il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
il  giudice  omologa  l'accordo  e  ne   dispone   la   pubblicazione
utilizzando tutte le  forme  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in  composizione
monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento  di  diniego,
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il  giudice
che ha pronunciato il provvedimento. 
  3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a  un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 5, comma 3. 
  4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. 
  5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
risolve l'accordo. 
 
Art. 8 
Esecuzione dell'accordo 
  1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
delle somme incassate. 
  2. L'organismo di composizione della crisi risolve  le  difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale  irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di  diritti  e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide  il
giudice investito della procedura. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo. 
  4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli. 
 
Art. 9 
Impugnazione e risoluzione dell'accordo 
  1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in  contraddittorio  con  il  debitore,  quando  e'  stato
dolosamente aumentato o diminuito  il  passivo,  ovvero  sottratta  o
dissimulata  una  parte  rilevante  dell'attivo  ovvero   dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento. 
  2. Se il proponente  non  adempie  regolarmente  alle  obbligazioni
derivanti  dall'accordo,  se  le  garanzie   promesse   non   vengono
costituite o se l'esecuzione  dell'accordo  diviene  impossibile  per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore  puo'  chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso. 
  3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena  di  decadenza
rilevabile d'ufficio,  entro  un  anno  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
  4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano  i
diritti acquistati dai terzi in buona fede. 
  5. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. 
 
Art. 10 
Organismi di composizione della crisi 
  1.  Gli  enti  pubblici  possono  costituire   organismi   per   la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate  garanzie
di indipendenza e professionalita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i  criteri  e
le modalita' di iscrizione nel  registro  di  cui  al  comma  2,  con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo  stesso  decreto  sono
disciplinate  la  formazione  dell'elenco   e   la   sua   revisione,
l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti  agli  organismi
di cui  al  comma  4,  a  carico  dei  soggetti  che  ricorrono  alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
indennita' sono ridotte della meta'. 
  4. Gli organismi di  mediazione  costituiti  presso  le  camere  di
commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura,  il  segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma  4,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini  professionali  degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e  dei  notai  sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
2. 
  5. Dalla costituzione degli  organismi  indicati  al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  e  le  attivita'  degli  stessi   devono   essere   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e  8,  assume  ogni  iniziativa  funzionale  alla
predisposizione del  piano  di  ristrutturazione,  al  raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso. 
  7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette  al  giudice  la
relazione sui consensi espressi  e  sulla  maggioranza  raggiunta  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1. 
  8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte  dal  giudice  nell'ambito  del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7. 
 
Art. 11 
Disposizioni transitorie 
  1.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.  Con  decreto
del Ministro della giustizia sono stabilite,  in  considerazione  del
valore della procedura, le tariffe applicabili  all'attivita'  svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore  le  stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
 
CAPO II. DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. 
  Art. 12 
Modifiche alla disciplina della mediazione 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente:   "6-bis.   Il   capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila
sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche
nell'ambito dell'attivita' di pianificazione  prevista  dall'articolo
37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa
necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del
giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale,
al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della
giustizia."; 
  b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo  sono  anteposte  le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio
alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza
successiva di cui all'articolo 5, comma 1,». 
 
Art. 13 
Modifiche al codice di procedura civile 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 82, primo comma,  le  parole:  «euro  516,46»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro mille»; 
  b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle
cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della
domanda.». 
 
Art. 14 
 Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
  1. All'articolo 26 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa  le
parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione  del
procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di  cui  al  comma
2.» sono sostituite dalle seguenti:  «le  impugnazioni  si  intendono
rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e
autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse
alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  periodo  di  sei
mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2
della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
  c) al comma 3, le parole:  «Nei  casi  di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1». 
 
Art. 15 
Proroga dei magistrati onorari 
  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole:  «  non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
un'ulteriore  conferma  secondo  quanto   previsto   dall'   articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
consentita  un'ulteriore  conferma  secondo  quanto  previsto   dall'
articolo 7, comma  1,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2012. 
 
Art. 16 
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali 
  1. All'articolo 14, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale»  sono
sostituite dalla seguente: «sindaco»; 
  b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle
societa' a responsabilita' limitata,  i  collegi  sindacali  nominati
entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza
naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.». 
  2. All'articolo 6, comma 4-bis del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, dopo le  parole:  «nelle  societa'  di  capitali»  sono
inserite le seguenti: «il sindaco,». 
 
Art. 17 
Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a
quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011 

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