Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari: testo coordinato del Decreto Legge.
Testo coordinato del Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89
Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari». Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05 agosto 2011.
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( (soppressa) ));
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2»
sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito
della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»; ))
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.» ;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di
eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»
));
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave» ));
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
(( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui
al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si
ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.» ));
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.» )) ;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.» )) ;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
(( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).
Art. 2
Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
(( «Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.» )) .
Capo II
Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari
Art. 3
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.» ;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:(( «ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale» )) ;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso »;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68;»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), (( del
presente articolo )) ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione,
intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine
puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la
prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita'
giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto
dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di
richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro
documento equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito
con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti
al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e
2, lettera c), (( del presente articolo )) ovvero ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui
al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza
del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma
5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa
di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
(( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in
luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone
con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su
istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta (( di cui all'articolo
13, comma 3, )) da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis (( del presente articolo.» )) ;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai
sensi del comma 5-bis (( del presente articolo.)) Qualora non sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del presente articolo,
)) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo
13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti:
«, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il
periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e'
computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma
5» ));
e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
(( «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). )) - 1. Il
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7,
attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti
locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di
cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (( ovvero
di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto
europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale
internazionale. ))
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono
nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono
aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie
vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di
famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.»;
(( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: ))
1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono
soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite
le seguenti:(( «previo parere positivo del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai
minori stranieri non accompagnati». ))
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante ((
corrispondente )) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel conto dei residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa,
pari a 120 milioni di euro, che e' versata )) su apposita
contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Email: [email protected]