Libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari: testo coordinato del Decreto Legge.



Testo coordinato del Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari». Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05 agosto 2011.
 
Capo I 
Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari
Art. 1 
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) (( (soppressa) )); 
    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito
della  disponibilita'  delle  risorse   economiche   sufficienti   al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,  in  ogni  caso,
essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle  spese  afferenti  all'alloggio  sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»; )) 
      2) al comma 5: 
        a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» )); 
    d) all'articolo 10, comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ; 
    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla
persistenza delle condizioni medesime.» ; 
    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo
restando che il possesso del relativo documento  non  costituisce  ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ; 
    g) all'articolo 20: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la
persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua
permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo,
agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» )); 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che
costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di
eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'  straniere.»
)); 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia  concreta,
effettiva e sufficientemente grave» )); 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse; 
      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di  cui
al comma  1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore  qualora  si
ravvisi,  caso  per  caso,  l'urgenza   dell'allontanamento   perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la  civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.» )); 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi
familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.» )) ; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  che  non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma
2 e sono stati  individuati  sul  territorio  dello  Stato  oltre  il
termine   fissato,   senza   aver   provveduto   alla   presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il  prefetto  puo'  adottare  un
provvedimento  di  allontanamento  coattivo  per  motivi  di   ordine
pubblico, ai sensi  dell'articolo  20,  immediatamente  eseguito  dal
questore.» )) ; 
    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )). 
 
Art. 2 
Modifiche  all'articolo  183-ter  delle  norme  di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
   
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: 
  ((  «Articolo  183-ter  (Esecuzione  della  misura   di   sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento  del  cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera  a),  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e'   disposto   in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.» )) . 
 
Capo II 
Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari 
 
Art. 3 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari  e'  rilasciato  dal
questore  secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
attuazione.» ; 
    b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:(( «ovvero  allo  straniero  identificato  durante  i
controlli della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio
nazionale» )) ; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 2: 
        a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal  prefetto»  sono
inserite le seguenti: «, caso per caso »; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza  della
comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio  2007,  n.
68;»; 
      2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. L'espulsione non e' disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento  alla
frontiera a mezzo della forza pubblica: 
    a) nelle ipotesi di cui ai commi  1  e  2,  lettera  c),  ((  del
presente  articolo  ))  ovvero   all'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al
comma 5; 
    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,  lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento
equipollente, in corso di validita'; 
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato; 
    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le
proprie generalita'; 
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'
dell'articolo 14; 
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Lo straniero, destinatario di  un  provvedimento  d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la
partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio
volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,
intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine
puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali
la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed
assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la
prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa  l'autorita'
giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto
dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,
comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di
respingimento, di cui all'articolo 10.»; 
      6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di
richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di
risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un
importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro
documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo
preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le
modalita' previste all'articolo 14.»; 
      7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei  casi  previsti
al comma 4»; 
      8)  al  comma  13  le  parole:  «Lo  straniero  espulso»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Lo  straniero   destinatario   di   un
provvedimento di espulsione»; 
      9) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. Il divieto di cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2,  lettera  c),  ((  del  presente  articolo  ))  ovvero  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
puo' essere previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui
durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte   le   circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di  cui
al comma 5, il divieto previsto al comma 13  decorre  dalla  scadenza
del  termine  assegnato  e   puo'   essere   revocato,   su   istanza
dell'interessato,  a  condizione  che  fornisca  la  prova  di  avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine  di  cui  al  comma
5.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza  l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa
di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra
quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento
rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
(( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  il  questore,  in
luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta ((  di  cui  all'articolo
13, comma  3,  ))  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  competente
all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis (( del presente articolo.» )) ; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per  un  periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate  al  comma  1,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo'
chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il
periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere
superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile
procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio
del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»; 
      4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Allo scopo  di  porre  fine  al  soggiorno  illegale  dello
straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato
entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero  la
permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito
l'allontanamento dal  territorio  nazionale.  L'ordine  e'  dato  con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di  violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del  questore  puo'  essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta,
della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della
rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio.»; 
      5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'  punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se
l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per
violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai
sensi del comma 5-bis (( del presente  articolo.))  Qualora  non  sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del  presente  articolo,
)) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle  di  cui  all'articolo
13, comma 3.»; 
      6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai  sensi  del  comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la
multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»; 
      7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
  «5-quater.1.  Nella  valutazione  della   condotta   tenuta   dallo
straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi
5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche  l'eventuale  consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»; 
      8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «5-quinquies. Al procedimento  penale  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto
2000, n. 274.»; 
      9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello  straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo
reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale.»; 
      10) al comma 7, le parole: «a  ripristinare  senza  ritardo  la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti:
«, nel caso la misura sia violata, a  ripristinare  il  trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il
periodo  di  trattenimento  disposto  dal  nuovo   provvedimento   e'
computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma
5» )); 
    e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente: 
  (( «Art. 14-ter (Programmi di  rimpatrio  assistito).  ))  - 1.  Il
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al  comma  7,
attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel  settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti
locali e con  associazioni  attive  nell'assistenza  agli  immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il  Paese  di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi  terzi,  salvo  quanto
previsto al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed
assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. )) 
  3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza
ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di
rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal
questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
stranieri che: 
    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13,
comma 4-bis, lettere d) ed e); 
    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ((  ovvero
di un provvedimento di  estradizione  o  di  un  mandato  di  arresto
europeo o di un mandato  di  arresto  da  parte  della  Corte  penale
internazionale. )) 
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono
nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. 
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti: 
    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»; 
    f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso  di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter  e
5-quater.»; 
    g) all'articolo 19: 
      1) nella rubrica, dopo le parole: «e  di  respingimento.»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «Disposizioni  in   materia   di   categorie
vulnerabili.»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di  persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di
famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni
personali, debitamente accertate.»; 
    (( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: )) 
      1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una  decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono  inserite
le seguenti:(( «previo parere positivo  del  Comitato  per  i  minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati». )) 
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
 
Art. 4  
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
  
Art. 5 
Copertura finanziaria 
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: 
    a) per l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,  mediante  ((
corrispondente ))  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel  conto  dei  residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di  spesa,
pari  a  120  milioni  di  euro,  che  e'  versata  ))  su   apposita
contabilita'  speciale  nell'anno  2011,  ai  fini  del  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione  di  euro  40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 Art. 6  
Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
 

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