Legge 24 dicembre 2012, n. 243. Attuazione del principio del pareggio di bilancio. G.U. 15 gennaio 2013 n. 12.



LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di  bilancio ai  sensi  dell'articolo  81,  sesto   comma,   della   Costituzione.
 
Gazzetta Ufficiale n.12 del 15 gennaio 2013
 
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI


Art. 1
Oggetto

  1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20  aprile  2012,  n.1,  e  dell'articolo  5  della  medesima   legge costituzionale.
  2. La presente legge puo' essere abrogata,  modificata  o  derogata solo in modo espresso da una  legge  successiva  approvata  ai  sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si intendono:
    a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti  individuati  con  le procedure  e  gli  atti  previsti,  in  coerenza  con   l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in  materia  di  contabilita'  e finanza pubblica, articolati nei sottosettori  delle  amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali  e  degli  enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale;
    b) per «conto consolidato» il conto economico  consolidato  delle amministrazioni pubbliche formato  dagli  aggregati  contabili  delle
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,  classificati  in conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordinamento  dell'Unione europea;
    c) per «saldo del  conto  consolidato»  l'indebitamento  netto  o l'accreditamento netto come definiti ai fini della  procedura  per  i
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea;
    d)  per  «saldo  strutturale»  il  saldo  del  conto  consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al  netto  delle  misure una  tantum  e  temporanee  e,  comunque,  definito  in   conformita' all'ordinamento dell'Unione europea;
    e)  per  «obiettivo  di  medio  termine»  il  valore  del   saldo strutturale   individuato   sulla   base   dei   criteri    stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
    f) per «fase favorevole e fase avversa del  ciclo  economico»  le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri
stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
    g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui  all'articolo 3, comma 3;
    h) per «saldo netto da finanziare o da  impiegare»  il  risultato differenziale  tra  le  entrate   tributarie,   extratributarie,   da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da  riscossione  di crediti e le spese correnti e in conto capitale.
  2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c)  e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  presentati dal  Governo   alle   Camere   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari.

Capo II
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITA' DEL DEBITO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 3
Principio dell'equilibrio dei bilanci

  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   ad   assicurare  l'equilibrio dei bilanci ai  sensi  dell'articolo  97,  primo  comma, della Costituzione.
  2. L'equilibrio dei  bilanci  corrisponde  all'obiettivo  di  medio termine.
  3.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di   bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo di  programmazione,
obiettivi  del  saldo   del   conto   consolidato,   articolati   per sottosettori,   tali   da   assicurare   almeno   il    conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto  del  percorso  di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli  6  e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le  misure  da  adottare  per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
  4. Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono,  in  conformita' all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere  conto  dei   riflessi finanziari  delle  riforme  strutturali  con  un   impatto   positivo significativo sulla sostenibilita' delle finanze pubbliche.
  5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a
quello al quale si riferisce,  soddisfa  almeno  una  delle  seguenti condizioni:
    a) risulta almeno pari  all'obiettivo  di  medio  termine  ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore  a  quello
indicato dall'articolo 8, comma 1;
    b)  assicura  il   rispetto   del   percorso   di   avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo  percorso  inferiore  a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Art. 4
Sostenibilita' del debito pubblico

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad  assicurare   la sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo  97,  primo comma, della Costituzione.
  2.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di   bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto  tra  debito  pubblico  e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto  dall'ordinamento dell'Unione europea.
  3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi  il  valore  di  riferimento  definito  dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli  obiettivi  di  cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in  coerenza  con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti  previsti dal medesimo ordinamento.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,  comma  6,  non  e' consentito il ricorso  all'indebitamento  per  realizzare  operazioni
relative alle partite finanziarie.

Art. 5
Regole sulla spesa

  1. Il  tasso  annuo  programmato  di  crescita  della  spesa  delle amministrazioni  pubbliche,  al  netto  delle  poste  indicate  dalla
normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso  di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
  2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita  di  cui al comma 1  e  il  conseguimento  degli  obiettivi  programmatici,  i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio  indicano,  per il  triennio  di  riferimento,   il   livello   della   spesa   delle
amministrazioni pubbliche.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  della collaborazione  delle  amministrazioni   interessate,   provvede   al
monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il  Governo, qualora  preveda  il  superamento  di  tale  livello,  trasmette  una
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi
programmatici.

Art. 6
Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale

   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  8,   scostamenti temporanei del saldo strutturale  dall'obiettivo  programmatico  sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
  2. Ai  fini  della  presente  legge,  per  eventi  eccezionali,  da individuare in coerenza con  l'ordinamento  dell'Unione  europea,  si intendono:
    a) periodi di grave recessione economica relativi anche  all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
    b) eventi straordinari, al di fuori del  controllo  dello  Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie  nonche'  le  gravi  calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni  sulla  situazione  finanziaria generale del Paese.
  3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi  di  cui al  comma  2,  ritenga  indispensabile  discostarsi   temporaneamente
dall'obiettivo  programmatico,  sentita   la   Commissione   europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni  parlamentari,
una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche'  una  specifica  richiesta  di  autorizzazione  che
indichi la misura  e  la  durata  dello  scostamento,  stabilisca  le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in  conseguenza
dello stesso e  definisca  il  piano  di  rientro  verso  l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di
cui  al  comma  2.  Il  piano  di  rientro  e'  attuato  a  decorrere dall'esercizio successivo a quelli per  i  quali  e'  autorizzato  lo
scostamento  per  gli  eventi  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto dell'andamento del ciclo economico. La  deliberazione  con  la  quale
ciascuna Camera autorizza  lo  scostamento  e  approva  il  piano  di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
  4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita'  indicate
nella richiesta di cui al medesimo comma.
  5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le  modalita'  di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali  ovvero
qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico,  il  Governo intenda apportarvi modifiche.
  6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora  il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni
relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli  eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

Capo III
MECCANISMO DI CORREZIONE

Art. 7
Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica

   1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   assicura   il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora
preveda  che  nell'esercizio  finanziario  in  corso  si  determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del  saldo  strutturale
rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

Art. 8
Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale

  1. Il Governo, nei documenti di  programmazione  finanziaria  e  di bilancio, in base  ai  dati  di  consuntivo,  verifica  se,  rispetto
all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo  strutturale,  con  riferimento  al  risultato   dell'esercizio
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti,   pari   o   superiore   allo   scostamento   considerato
significativo dall'ordinamento dell'Unione europea  e  dagli  accordi internazionali  in   materia,   ad   esclusione   degli   scostamenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora  stimi  che tale scostamento si rifletta sui  risultati  previsti  per  gli  anni
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entita'  e  le cause e indica contestualmente misure tali da  assicurare,  almeno  a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello  in  cui  e' stato  accertato  lo  scostamento,  il  conseguimento  dell'obiettivo
programmatico strutturale.
  2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale  delle  correzioni  di  cui  al
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche  tenendo  conto  del rispettivo  concorso   allo   scostamento   e   delle   esigenze   di
coordinamento della finanza pubblica.
  3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo  6,  comma  3, possono disporre la sospensione dell'operativita' del  meccanismo  di
correzione  previsto  dal  presente   articolo   sino   all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha  inizio  l'attuazione  del
piano di rientro di cui al medesimo comma.

Capo IV
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 9
Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
  1. I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
    a) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
    b) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa, tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le  quote  di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10,  comma  4,  qualora,  in sede di rendiconto di gestione,  un  ente  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo registri un valore negativo dei  saldi  di  cui  al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di  correzione  tali
da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
  3. Eventuali  saldi  positivi  sono  destinati  all'estinzione  del debito  maturato  dall'ente.  Nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche
al finanziamento di spese di investimento con le  modalita'  previste dall'articolo 10.
  4. Con legge dello Stato sono definite  le  sanzioni  da  applicare agli enti di cui  al  comma  1  nel  caso  di  mancato  conseguimento
dell'equilibrio gestionale sino al  ripristino  delle  condizioni  di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere
anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
  5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente  legge,  al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, la legge dello  Stato,  sulla  base  di  criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali  e  tenendo
conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori  obblighi a carico degli enti di cui al comma  1  in  materia  di  concorso  al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle  regioni  a statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 10
Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

   1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano e' consentito  esclusivamente  per  finanziare spese di investimento con le modalita'  e  nei  limiti  previsti  dal
presente articolo e dalla legge dello Stato.
  2. In attuazione del comma 1, le operazioni di  indebitamento  sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei  quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte  sui  singoli
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di  copertura  degli oneri corrispondenti.
  3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di  apposite  intese  concluse  in  ambito  regionale  che
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della  gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali  della  regione
interessata,   compresa   la   medesima   regione,   come    definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni,
le province e le citta'  metropolitane  comunicano  alla  regione  di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza,  secondo
modalita' stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo  di  cassa
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di  conseguire,  nonche'  gli  investimenti  che  intende  realizzare
attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  o  con  i  risultati   di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente  territoriale
puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle  spese per  rimborsi  di  prestiti  risultanti  dal  proprio   bilancio   di
previsione.
  4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato  l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il  saldo  negativo  concorre  alla
determinazione  dell'equilibrio  della  gestione  di   cassa   finale dell'anno  successivo  del  complesso  degli   enti   della   regione
interessata, compresa la medesima regione, ed e'  ripartito  tra  gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo.

Art. 11
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e  delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi
  di eventi eccezionali

   1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il  concorso
dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di  eventi eccezionali,  al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili e sociali, alimentato da quota  parte  delle  risorse  derivanti  dal
ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del  saldo  del  conto  consolidato.  L'ammontare
della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei documenti di programmazione finanziaria e  di  bilancio,  sulla  base
della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di  cui  all'articolo
10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo economico.
  2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei  del  saldo strutturale   rispetto   all'obiettivo   programmatico    ai    sensi
dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e' determinato anche tenendo conto delle  conseguenze  degli
eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di  cui all'articolo 10, comma 1.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  tra  gli  enti  di  cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per  il  coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate  proprie
di ciascun ente influenzata  dall'andamento  del  ciclo  economico  e degli effetti degli eventi di cui al comma 2  del  presente  articolo
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema  di  decreto  e'  trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte  delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i  quali  il
decreto puo' essere comunque adottato.

Art. 12
Concorso delle regioni e degli enti locali  alla sostenibilita' del debito pubblico

   1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e  le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare  la
sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle   amministrazioni pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche', secondo  modalita'
definite con legge dello Stato, nel rispetto dei  principi  stabiliti dalla presente legge.
  2. Nelle fasi  favorevoli  del  ciclo  economico,  i  documenti  di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto  della  quota
di  entrate  proprie  degli  enti  di  cui  al  comma  1  influenzata dall'andamento  del  ciclo  economico,  determinano  la  misura   del
contributo  del  complesso   dei   medesimi   enti   al   Fondo   per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo e' incluso tra le
spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza pubblica, tenendo conto della quota di  entrate  proprie  di  ciascun
ente influenzata dall'andamento del ciclo economico.  Lo  schema  del decreto e' trasmesso alle Camere  per  l'espressione  del  parere  da
parte  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili  di  carattere finanziario.  I  pareri  sono  espressi  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'  essere  comunque adottato.

Capo V
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI

Art. 13
Equilibrio  dei   bilanci   delle   amministrazioni   pubbliche   non  territoriali

   1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che adottano la contabilita' finanziaria  si  considerano  in  equilibrio
quando, sia in fase di previsione che di  rendiconto,  registrano  un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate
finali e le spese finali. Ai fini  della  determinazione  del  saldo, l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella  misura  di
quanto    effettivamente     realizzato,     solo     successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di  eventuali
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
  2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che adottano esclusivamente  la  contabilita'  economico-patrimoniale  si
considerano  in  equilibrio  quando  risultano  conformi  ai  criteri stabiliti con legge dello Stato.
  3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle  amministrazioni
di cui al presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  singole categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per  il  recupero  di
eventuali disavanzi e le sanzioni  conseguenti  al  mancato  rispetto dell'equilibrio.

Capo VI
BILANCIO DELLO STATO

Art. 14
Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato

  1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrisponde ad  un  valore del saldo netto  da  finanziare  o  da  impiegare  coerente  con  gli
obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.
  2. La legge di bilancio indica il valore di  cui  al  comma  1  per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
  3. I nuovi o maggiori  oneri  derivanti  dalla  legge  di  bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio  tra  le
entrate  e  le  spese  del  bilancio  stesso,  determinato  ai  sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.
  4. Il rendiconto generale dello Stato  indica  il  saldo  netto  da finanziare effettivamente conseguito nell'anno di riferimento  e  da'
autonoma evidenza degli  eventuali  scostamenti  rispetto  al  valore indicato dalla  legge  di  bilancio  ai  sensi  del  comma  2.  Nella
relazione allegata al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scostamento rispetto al
valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo  anche  conto  delle eventuali  variazioni  derivanti  dall'applicazione  delle  procedure
statistiche  relative  al  calcolo  del  saldo  strutturale  previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 15
Contenuto della legge di bilancio

  1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia  di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative,  funzionali
a realizzare gli obiettivi programmatici indicati  dai  documenti  di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di  entrata  e
di spesa formate sulla base della legislazione vigente. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base per
la gestione finanziaria dello Stato.
  2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel  triennio di riferimento, le disposizioni in materia di entrata e di  spesa  di
cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. In particolare essa contiene,  in  distinti
articoli, con riferimento sia alle  dotazioni  di  competenza  sia  a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito  in  coerenza
con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Non possono essere previste norme di  delega,
di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale.
  3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene  le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e
di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici  indicati  nei  documenti  di  programmazione
finanziaria e di  bilancio  e  delle  proposte  di  rimodulazioni  da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti  dalla  legge  dello
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali viene  in  ogni  caso assicurata autonoma evidenza  contabile,  le  variazioni  determinate
dalla prima sezione del disegno di legge.
  4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione  e  di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione dell'entrata,
gli stati di previsione della  spesa  distinti  per  Ministeri  e  il quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con apposito
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo di  emissione  di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto dell'importo  di
quelli da rimborsare.
  5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o  alla provenienza dei  cespiti,  entrate  ricorrenti  e  non  ricorrenti  e
tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. Per  la  spesa,  il bilancio si articola  in  missioni,  che  rappresentano  le  funzioni
principali  e  gli  obiettivi  strategici,  e  in  programmi,   quali aggregati  diretti  al   perseguimento   degli   obiettivi   definiti
nell'ambito delle missioni.  Le  unita'  di  voto  parlamentare  sono costituite, per le entrate, dalle tipologie  e,  per  la  spesa,  dai
programmi.
  6. Il disegno di legge di bilancio  e'  accompagnato  da  una  nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conoscitivo di raccordo
tra il disegno di legge di  bilancio  e  il  conto  consolidato,  che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti  sui
saldi  di  finanza  pubblica  e   i   criteri   utilizzati   per   la quantificazione degli stessi.
  7. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione  contenute  nella
seconda  sezione  relative  a  ciascuno  stato  di  previsione   sono corredate  di  una  relazione  tecnica  sulla  quantificazione  degli
effetti recati  da  ciascuna  disposizione,  nonche'  sulle  relative coperture.  Alla  relazione  tecnica   e'   allegato   un   prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari di  ciascuna  disposizione  ai fini del saldo netto da finanziare  del  bilancio  dello  Stato,  del
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche  e  dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
  8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di  tesoreria  e  la  conseguente  riconduzione  delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.
  9. Con il disegno di legge di assestamento, da predisporre  secondo il criterio  della  legislazione  vigente,  possono  essere  adottate
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche  relative a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
legge dello Stato.
  10. Con  legge  dello  Stato  sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione del presente articolo.

Capo VII
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE  DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO

Art. 16
Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

  1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  f), della  legge  costituzionale  20  aprile   2012,   n.1,   l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti  di  finanza pubblica  e  per  la  valutazione  dell'osservanza  delle  regole  di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
  2. L'Ufficio  opera  in  piena  autonomia  e  con  indipendenza  di giudizio e di valutazione ed e' costituito da  un  Consiglio  di  tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati  con  decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e  della
Camera dei deputati, nell'ambito  di  un  elenco  di  dieci  soggetti indicati dalle Commissioni  parlamentari  competenti  in  materia  di
finanza  pubblica  a  maggioranza  dei  due  terzi   dei   rispettivi componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolamenti parlamentari.
I membri del  Consiglio  sono  scelti  tra  persone  di  riconosciuta indipendenza e comprovata competenza  ed  esperienza  in  materia  di
economia e di finanza pubblica a livello nazionale e  internazionale. Al Presidente e' riconosciuto un  trattamento  economico  complessivo
pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio e' riconosciuto un
trattamento economico complessivo pari all'80  per  cento  di  quello spettante al Presidente.
  3. I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non  possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di  decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza,  ne'  possono  essere amministratori o dipendenti  di  soggetti  pubblici  o  privati,  ne' ricoprire altri uffici pubblici di  qualsiasi  natura.  I  dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del  mandato.
Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio,  i  membri  del  Consiglio possono essere revocati dall'incarico con decreto  adottato  d'intesa
dai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, su proposta delle Commissioni  parlamentari  competenti  in
materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti,  secondo  modalita'  stabilite  dai  Regolamenti
parlamentari.
  4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio  e  ne stabilisce l'ordine del giorno.  Il  Consiglio,  previo  assenso  dei
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati, adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme  di  organizzazione  e
funzionamento,  quelle  concernenti  il  trattamento   giuridico   ed economico del personale operante  presso  l'Ufficio,  nonche'  quelle
dirette a disciplinare la gestione delle  spese.  L'Ufficio  provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio  funzionamento,  ivi
comprese quelle relative  al  personale,  nei  limiti  delle  proprie disponibilita' di bilancio.

Art. 17
Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio

   1. L'Ufficio seleziona il proprio  personale  in  piena  autonomia, unicamente sulla base di criteri  di  merito  e  di  competenza,  con
esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
  2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:
    a) personale assunto dall'Ufficio  attraverso  pubblico  concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica  e della Camera dei deputati, nonche' di amministrazioni pubbliche o  di
diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
    c)  personale  selezionato   attraverso   procedure   comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a  tempo  determinato,  di
durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta.
  3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle  amministrazioni pubbliche  o  di   diritto   pubblico   richiesto   dall'Ufficio   e'
obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici  e  di
ogni altra natura eventualmente previsti  dai  medesimi  ordinamenti. L'Ufficio puo' restituire alle  amministrazioni  di  appartenenza  il
personale proveniente dalle  amministrazioni  delle  Camere  e  dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico.  La  cessazione  del
collocamento fuori ruolo del personale  delle  amministrazioni  delle Camere e' subordinata all'assenso dell'Ufficio.
  4. Nei primi tre anni  di  attivita',  la  dotazione  di  personale dell'Ufficio non puo' superare il limite di  trenta  unita'.  Decorso
tale  termine,  la  dotazione  di   personale   non   puo'   superare complessivamente le quaranta unita'.
  5.  Al  funzionamento  dell'Ufficio   sovraintende   un   Direttore generale, con  specifica  competenza  ed  esperienza  in  materia  di
economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito  del personale di cui al comma 2.
  6. I Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, d'intesa tra  loro,  mettono  a  disposizione  dell'Ufficio
locali da destinare a sede  del  medesimo  e  le  necessarie  risorse strumentali.

Art. 18
Funzioni dell'Ufficio

  1. L'Ufficio, anche attraverso  l'elaborazione  di  proprie  stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito a:
    a) le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
    b) l'impatto  macroeconomico  dei  provvedimenti  legislativi  di maggiore rilievo;
    c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per  sottosettore,  e l'osservanza delle regole di bilancio;
    d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel lungo periodo;
    e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo  correttivo  di  cui all'articolo 8  e  gli  scostamenti  dagli  obiettivi  derivanti  dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6;
    f) ulteriori temi di economia e  finanza  pubblica  rilevanti  ai fini delle analisi, delle verifiche e delle  valutazioni  di  cui  al presente comma.
  2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di  finanza  pubblica.
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni presso  le  Commissioni parlamentari di cui al primo periodo.
  3. Qualora, nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1, l'Ufficio esprima valutazioni significativamente divergenti  rispetto
a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei  componenti di una Commissione parlamentare  competente  in  materia  di  finanza pubblica, quest'ultimo illustra i  motivi  per  i  quali  ritiene  di confermare le proprie valutazioni ovvero  ritiene  di  conformarle  a
quelle dell'Ufficio.
  4. L'Ufficio  opera  sulla  base  di  un  programma  annuale  delle attivita', che deve in  ogni  caso  prevedere  lo  svolgimento  delle
funzioni  attribuite  all'Ufficio  in  coerenza   con   l'ordinamento dell'Unione  europea,  presentato  dal  Presidente  alle  Commissioni
parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. Le analisi  e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il  programma annuale delle attivita' nonche' le analisi e i  rapporti  di  cui  al
secondo periodo  sono  pubblicati  nel  sito  internet  istituzionale dell'Ufficio.
  5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scientifico composto  da persone di comprovata esperienza e competenza in materia di  economia
e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o internazionale, con il  compito  di   fornire   indicazioni   metodologiche   in   merito
all'attivita' dell'Ufficio.
  6. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli  enti  di
diritto pubblico e con gli enti partecipati da  soggetti  pubblici  e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di  dati  e  informazioni,
ogni forma di collaborazione ritenuta utile per  l'adempimento  delle sue funzioni istituzionali.
  7. Al fine di consentire  all'Ufficio  lo  svolgimento  dei  propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti di cui al  comma
6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica  da  loro  costituite  o
alimentate.

Art. 19
Dotazione finanziaria dell'Ufficio

  1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  in  favore  di  ciascuna  Camera  da  destinare  alle  spese
necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazione finanziaria di cui al presente comma puo' essere rideterminata esclusivamente con la
legge di bilancio, sentito il Consiglio, e  deve  risultare  in  ogni caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 18.
  2. La gestione  finanziaria  dell'Ufficio  si  svolge  in  base  al bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Ufficio  medesimo
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione  e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti
delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2014,  l'accantonamento  relativo  al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche

   1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli  9  e  13,  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  a  quanto disposto dal presente comma in conformita' ai  rispettivi  statuti  e
alle relative norme di attuazione.
  2. La legge dello Stato disciplina le  forme  e  le  modalita'  del controllo di cui al comma 1.

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

  1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un
bilancio dello Stato «a base zero» e  dal  superamento  del  criterio della  spesa  storica  in  termini   di   rafforzamento   del   ruolo
programmatorio   e   allocativo   del   bilancio.   L'attivita'    di sperimentazione e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014,
presenta  alle  Camere  una  relazione  in  merito  all'attivita'  di sperimentazione,  nella  quale  sono  esaminate  le  conseguenze  che
deriverebbero per il  sistema  di  contabilita'  e  finanza  pubblica dall'adozione di un bilancio «a base zero».
  2. A decorrere dal 1º  gennaio  2016,  i  richiami  alla  legge  di stabilita' di cui all'articolo  11  della  legge  31  dicembre  2009,
n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria,  di  cui all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o  di  atti  aventi forza di legge vigenti, devono  intendersi  riferiti  alla  legge  di
bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
  3. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  a decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  ad  eccezione  del  capo   IV   e
dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 

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