Legge 75/2011. Conversione in legge su: cultura, stampa e televisione, razionalizzazione dello spettro radioelettrico, moratoria nucleare, cassa depositi e prestiti e Servizio Sanitario nazionale.
LEGGE 26 maggio 2011, n. 75. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011 .
Entrata in vigore del provvedimento: 28 maggio 2011
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 2011
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34
All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la
relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'approvazione».
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione
di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori
evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare,
tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle
decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si
procede alla definizione e attuazione del programma di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse
le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare'' ed e' soppresso l'ultimo
periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le
parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella
costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle
quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti
finali'';
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le
parole: "che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono
adottare'';
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la
costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi o per lo smantellamento'' sono sostituite dalle
seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo
smantellamento'';
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le
parole: "gli oneri relativi ai'' e le parole: "a titolo oneroso a
carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere'';
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) e' abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) e' sostituita dalla
seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le
popolazioni e in particolare per quelle coinvolte'';
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) e' abrogata;
l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 e' abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli
impieghi pacifici dell'energia nucleare,'', le parole: "sia da
impianti di produzione di elettricita' sia'' e le parole:
"costruzione, l'esercizio e la'';
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole:
"nell'ambito di priorita' e indirizzi di politica energetica
nazionale e'';
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le
parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,'';
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le
parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli
impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali,'';
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le
parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni'', le parole:
"da parte dei medesimi soggetti'', le parole: "di cui alle
autorizzazioni'' e la parola: "medesime'';
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) e' abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le
parole: "all'esercizio o''.
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da
fonte nucleare,''.
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si
disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un
Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e
sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi
provenienti da attivita' pregresse di impianti nucleari e similari,
nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e
l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attivita' di
esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle
persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante
il sito e degli enti locali interessati.'';
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di
cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) 'Agenzia': l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni;
c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia nucleare presso
l'OCSE, con sede a Parigi;
e) 'Deposito nazionale': il deposito nazionale destinato
allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa
e media attivita', derivanti da attivita' industriali, di ricerca e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e
all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei
rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato provenienti
dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a
seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di
protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da
vincoli di natura radiologica.'';
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti
radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.'';
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea e' sostituito dal
seguente: "La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli impianti
a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche'
della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del
Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:'';
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le
parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita'
di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze, ed'' e le parole: ", calcolate ai
sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo'';
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le
parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione
degli interventi e per la gestione degli impianti'';
h) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati
dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneita'
sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle
suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione
del Parco stesso.'';
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma
2'';
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si
applica quanto previsto dall'articolo 12.'';
m) l'articolo 29 e' abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche,
occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco
Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo
sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al
presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle
province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55 per cento
al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per il
35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui
territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa
nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.'';
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n.
239.'';
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole:
"della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,'' e
le parole: "e campagne informative al pubblico''.
6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati
gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a),
30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica
nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine
di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di
approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli
investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica,
la sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei
Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione
europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a
livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in
materia di scenari energetici e ambientali».
All'articolo 7, al comma 1, capoverso 8-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «del Paese», sono aggiunte le
seguenti: «, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio
finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da
adeguate prospettive di redditivita'»;
al secondo periodo, le parole: «che precede» sono sostituite
dalle seguenti: «di societa' di interesse nazionale»;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Il decreto
e' trasmesso alle Camere».
Nel titolo, le parole: «moratoria nucleare» sono sostituite dalle
seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari».
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