Legge 75/2011. Conversione in legge su: cultura, stampa e televisione, razionalizzazione dello spettro radioelettrico, moratoria nucleare, cassa depositi e prestiti e Servizio Sanitario nazionale.



  LEGGE 26 maggio 2011, n. 75. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011 .

Entrata in vigore del provvedimento: 28 maggio 2011
 
Art. 1 
1. Il decreto-legge 31 marzo  2011,  n.  34,  recante  disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci  tra  settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello  spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della  Cassa
depositi e prestiti, nonche' per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale della regione  Abruzzo,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 26 maggio 2011 
 
Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34 
All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la
relativa  presa  d'atto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per
l'approvazione». 
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione
di nuovi impianti nucleari). - 1.  Al  fine  di  acquisire  ulteriori
evidenze scientifiche,  mediante  il  supporto  dell'Agenzia  per  la
sicurezza nucleare, sui profili  relativi  alla  sicurezza  nucleare,
tenendo conto dello sviluppo tecnologico  in  tale  settore  e  delle
decisioni che saranno assunte a livello di  Unione  europea,  non  si
procede   alla   definizione   e   attuazione   del   programma    di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel  territorio  nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. 
    2. L'articolo  7  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
abrogato. 
    3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono  soppresse
le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti
di  produzione  di  energia  elettrica  nucleare,  di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare'' ed  e'  soppresso  l'ultimo
periodo; 
      b) all'articolo 25, comma 2,  lettera  c),  sono  soppresse  le
parole:  ",  con  oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella
costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle  strutture,  alle
quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti
finali''; 
      c) all'articolo 25, comma 2,  lettera  d),  sono  soppresse  le
parole:  "che  i  titolari  di  autorizzazioni  di  attivita'  devono
adottare''; 
      d) all'articolo  25,  comma  2,  lettera  g),  le  parole:  "la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei
rifiuti radioattivi o per lo smantellamento'' sono  sostituite  dalle
seguenti: "la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  radioattivi  o  lo
smantellamento''; 
      e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) e' abrogata; 
      f) all'articolo 25, comma 2,  lettera  l),  sono  soppresse  le
parole: "gli oneri relativi ai'' e le parole:  "a  titolo  oneroso  a
carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere''; 
      g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) e' abrogata; 
      h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) e' sostituita  dalla
seguente: 
        "o) previsione di opportune  forme  di  informazione  per  le
popolazioni e in particolare per quelle coinvolte''; 
      i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) e' abrogata; 
      l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
      m) l'articolo 26 e' abrogato; 
      n) all'articolo 29, comma 1, sono  soppresse  le  parole:  "gli
impieghi  pacifici  dell'energia  nucleare,'',  le  parole:  "sia  da
impianti  di  produzione  di  elettricita'   sia''   e   le   parole:
"costruzione, l'esercizio e la''; 
      o)  all'articolo  29,  comma  4,  sono  soppresse  le   parole:
"nell'ambito  di  priorita'  e  indirizzi  di   politica   energetica
nazionale e''; 
      p) all'articolo 29, comma 5,  lettera  c),  sono  soppresse  le
parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,''; 
      q) all'articolo 29, comma 5,  lettera  e),  sono  soppresse  le
parole: "del  progetto,  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli
impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali,''; 
      r) all'articolo 29, comma 5,  lettera  g),  sono  soppresse  le
parole: ", diffidare i titolari delle  autorizzazioni'',  le  parole:
"da  parte  dei  medesimi  soggetti'',  le  parole:  "di   cui   alle
autorizzazioni'' e la parola: "medesime''; 
      s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) e' abrogata; 
      t) all'articolo 29, comma 5,  lettera  i),  sono  soppresse  le
parole: "all'esercizio o''. 
    4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia  da
fonte nucleare,''. 
    5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
        "Art.  1. (Oggetto).  -  1.  Con  il  presente   decreto   si
disciplinano: 
          a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in  un
Parco   Tecnologico   comprensivo   di   un   Centro   di   studi   e
sperimentazione,  destinato  ad  accogliere  i  rifiuti   radioattivi
provenienti da attivita' pregresse di impianti nucleari  e  similari,
nel territorio nazionale; 
          b)  le  procedure  autorizzative  per  la   costruzione   e
l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; 
          c)  i  benefici  economici  relativi  alle   attivita'   di
esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere  in  favore  delle
persone residenti, delle imprese operanti nel territorio  circostante
il sito e degli enti locali interessati.''; 
      b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve  le  definizioni  di
cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: 
          a) 'Agenzia': l'Agenzia per la sicurezza  nucleare  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
          b)   'Conferenza   unificata':   la   Conferenza   prevista
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni; 
          c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per  l'energia  atomica
delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; 
          d) 'AEN-OCSE':  l'Agenzia  per  l'energia  nucleare  presso
l'OCSE, con sede a Parigi; 
          e) 'Deposito nazionale': il  deposito  nazionale  destinato
allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a  bassa
e media attivita', derivanti da attivita' industriali, di  ricerca  e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti  nucleari,  e
all'immagazzinamento, a  titolo  provvisorio  di  lunga  durata,  dei
rifiuti ad alta attivita' e del combustibile  irraggiato  provenienti
dalla pregressa gestione di impianti nucleari; 
          f) decommissioning:  l'insieme  delle  azioni  pianificate,
tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto  nucleare  a
seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione  definitiva
dell'esercizio,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e   di
protezione dei lavoratori, della popolazione  e  dell'ambiente,  fino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente  da
vincoli di natura radiologica.''; 
      c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 3. (Documento programmatico).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono
stabiliti  gli  indirizzi  in  materia  di   gestione   dei   rifiuti
radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.''; 
      d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati; 
      e)  all'articolo  26,  comma  1,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: "La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli impianti
a fine vita, del mantenimento  in  sicurezza  degli  stessi,  nonche'
della realizzazione e dell'esercizio del  Deposito  nazionale  e  del
Parco Tecnologico di  cui  all'articolo  25,  comprendente  anche  il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:''; 
      f) all'articolo 26, comma 1,  lettera  d),  sono  soppresse  le
parole: "riceve dagli operatori interessati al  trattamento  ed  allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita'
di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e finanze, ed'' e le parole: ", calcolate  ai
sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo''; 
      g) all'articolo 26, comma 1,  lettera  e),  sono  soppresse  le
parole: ", al fine di creare le condizioni  idonee  per  l'esecuzione
degli interventi e per la gestione degli impianti''; 
      h) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. La Sogin  S.p.A.,  tenendo  conto  dei  criteri  indicati
dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di  Carta  nazionale
delle  aree  potenzialmente  idonee  alla  localizzazione  del  Parco
Tecnologico, proponendone  contestualmente  un  ordine  di  idoneita'
sulla base  di  caratteristiche  tecniche  e  socio-ambientali  delle
suddette aree, nonche' un progetto preliminare per  la  realizzazione
del Parco stesso.''; 
      i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma
2''; 
      l) all'articolo 27, comma 10, sono  soppresse  le  parole:  "Si
applica quanto previsto dall'articolo 12.''; 
      m) l'articolo 29 e' abrogato; 
      n) all'articolo 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Al fine  di  massimizzare  le  ricadute  socioeconomiche,
occupazionali e culturali conseguenti alla  realizzazione  del  Parco
Tecnologico, e' riconosciuto al territorio  circostante  il  relativo
sito un contributo di natura  economica.  Il  contributo  di  cui  al
presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle
province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55  per  cento
al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per  il
35  per  cento  ai  comuni  limitrofi,  intesi  come  quelli  il  cui
territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa
nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.''; 
      o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati; 
      p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati; 
      q) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 35.  (Abrogazioni).  - 1.  Sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
          a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230; 
          b) articolo 1, comma 100, della legge 23  agosto  2004,  n.
239.''; 
      r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole:
"della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,'' e
le parole: "e campagne informative al pubblico''. 
    6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n.  41,  sono  abrogati
gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a),
30, 31, 32, comma 1, lettera c). 
    7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come
modificato dal comma 5  del  presente  articolo,  e'  adottato  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
    8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto il  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta la  Strategia  energetica
nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al  fine
di  garantire  la  sicurezza  nella   produzione   di   energia,   la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche  di
approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema
energetico  nazionale  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture   nella
prospettiva  del  mercato   interno   europeo,   l'incremento   degli
investimenti in ricerca  e  sviluppo  nel  settore  energetico  e  la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica,
la  sostenibilita'  ambientale   nella   produzione   e   negli   usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali.  Nella  definizione  della  Strategia,  il  Consiglio  dei
Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione
europea e a livello internazionale sulla sicurezza  delle  tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e  a
livello internazionale in materia  di  cambiamenti  climatici,  delle
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi  internazionali  in
materia di scenari energetici e ambientali». 
    All'articolo 7, al comma 1, capoverso 8-bis: 
      al primo periodo, dopo le parole: «del Paese», sono aggiunte le
seguenti: «, e che risultino in una stabile situazione di  equilibrio
finanziario, patrimoniale ed  economico  e  siano  caratterizzate  da
adeguate prospettive di redditivita'»; 
      al secondo periodo, le parole: «che  precede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di societa' di interesse nazionale»; 
      dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:  «Il  decreto
e' trasmesso alle Camere». 
    Nel titolo, le parole: «moratoria nucleare» sono sostituite dalle
seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari». 

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