Legge n. 10/2012. Composizioni delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile: disposizioni urgenti. G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012.



Legge 17 febbraio 2012, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.

Entrata in vigore del provvedimento: 21 febbraio 2012
Art. 1 
  1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante  disposizioni
urgenti in materia di composizione delle crisi da  sovraindebitamento
e disciplina del processo civile,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012 
 
Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
DICEMBRE 2011, N. 212 
    Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  e  12  sono
soppressi. 
    All'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  a),  le  parole:  «euro
mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed e' aggiunta la
seguente lettera: 
      «b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e'  aggiunto  il
seguente: 
        "Quando non sono stati apposti i sigilli,  l'inventario  puo'
essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al
notaio designato dal defunto nel testamento  ovvero,  in  assenza  di
designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"». 
    L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n.  183).  -
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, la lettera a) e' soppressa; 
      il comma 2 e' soppresso. 
    Il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni  urgenti  per
l'efficienza della giustizia civile». 

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