Legge n. 95/2011. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. G.U. n.l 153 del 04 luglio 201



Legge 14 giugno 2011, n. 95. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 05 luglio 2011
 
Art. 1 
Autorizzazione alla ratifica 
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a  grappolo,
fatta  a  Dublino  il  30  maggio   2008,   di   seguito   denominata
"Convenzione". 
 
Art. 2 
Ordine di esecuzione 
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere
dalla data della sua entrata  in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima. 
 
Art. 3 
Stoccaggio e distruzione delle scorte 
1. Il  Ministero  della  difesa  provvede  alla  distruzione  delle
munizioni a grappolo, comprese  le  submunizioni  esplosive,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2, della  Convenzione,  in  dotazione  alle
Forze armate. 
2.  Lo  stoccaggio  e  la  distruzione  delle  munizioni  e   delle
submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione. 
3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni  di  cui
al comma 1, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non
superiore alle mille  unita',  esclusivamente  destinata  agli  scopi
consentiti  dall'articolo  3,   paragrafo   6,   della   Convenzione,
rinnovabile tramite trasferimento da  altro  Stato  parte,  ai  sensi
dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione. 
 
Art. 4 
Autorita' competente 
1. Il Ministero degli affari esteri e'  designato  quale  autorita'
nazionale  competente   a   presentare   al   Segretariato   generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  (ONU)  le   dichiarazioni
iniziali  e  quelle  periodiche  indicate   dall'articolo   7   della
Convenzione, nonche'  a  ricevere  e  formulare  le  richieste  e  ad
effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione
medesima. 
2. Il Ministero degli  affari  esteri,  in  qualita'  di  autorita'
nazionale per gli adempimenti  internazionali  di  cui  al  comma  1,
riceve dai Ministeri competenti i dati  necessari  alla  compilazione
dei rapporti nazionali, di cui all'articolo  7,  paragrafo  1,  della
Convenzione, in particolare: 
    a) dal Ministero della difesa i dati relativi  alle  lettere  b),
c), e), f), g), h) e i); 
    b) dal Ministero dello sviluppo economico i  dati  relativi  alla
lettera c). 
 
Art. 5 
Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58 
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7  marzo  2001,  n.  58,  e
successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    "g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri  e  delle
munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa  al
bando delle mine e delle  munizioni  a  grappolo  nonche'  in  favore
dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa  contro  le  mine
antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa  al  bando  delle
munizioni a grappolo". 
2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001,  n.  58,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo  di
cui  al  comma  1  e'  destinato,  altresi',  alla  realizzazione  di
programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da
attuare secondo le modalita' previste dagli  articoli  4  e  6  della
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a  grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio  2008,  e  all'assistenza  alle  vittime
delle munizioni a grappolo, prevista  dall'articolo  5  della  citata
Convenzione,   ivi   inclusi   la   riabilitazione   psicofisica    e
l'inserimento sociale ed economico".
 
Art. 6 
Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    "m-bis) il  sostegno  e  l'assistenza  alle  vittime  delle  mine
antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di
riabilitazione psicofisica  e  l'inserimento  sociale  ed  economico,
tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo". 
 
Art. 7 
Sanzioni 
1.  Chiunque  impiega,  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce  in  qualsiasi
modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o  indirettamente,
munizioni  a  grappolo  o  parti  di  esse,  ovvero   assiste   anche
finanziariamente, incoraggia o induce altri  ad  impegnarsi  in  tali
attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con  la
multa da euro 258.228 a euro 516.456. 
2. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se
il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.
 
Art. 8 
Copertura finanziaria 
1. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
concernenti  le  attivita'  di  smaltimento  del   munizionamento   a
grappolo,  da  realizzare  in  attuazione   della   Convenzione,   e'
autorizzata la spesa  di  euro  500.000  per  l'anno  2011,  di  euro
2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2015. 
2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e'
valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011. 
3. Agli oneri derivanti dai  commi  1  e  2  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  il  Ministro  degli  affari   esteri   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del  presente  articolo  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al  medesimo  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente  iscritte  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della  pace  e
sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in  Europa  e  nel
mondo" dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle  Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle   cause   di
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del
presente comma. 
5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
Art. 9 
Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 14 giugno 2011  
 
Allegato
 
 
 
 
 

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