Art. 7. Codice antimafia. Procedimento applicativo.

Art. 7 – Procedimento applicativo.

 

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.(1)

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio(2).

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza e' assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresi' la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilita' di mezzi tecnici idonei(3).

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue(4).

5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza e' rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore(5).

6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avra' la facolta' di non rispondere(6).

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'.

8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio puo' disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(7)

(8)9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente(9).

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5(10).

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente(11).

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali(12).

10-sexies. Il decreto del tribunale e' depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza(13).

10-septies. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, puo' indicare un termine piu' lungo, comunque non superiore a novanta giorni(14).

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271(15).

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(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(6) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(7) A norma dell'articolo 1, comma 80, della Legge 23 giugno 2017, n. 103, il presente comma, è sostituito dal seguente: «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»; a norma del comma 81 della medesima legge 103/217 tale disposizione acquista efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge 103/2017 nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente, a norma dell'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 80, della Legge 23 giugno 2017, n. 103,  e' sospesa dal 26 luglio 2018 fino al 15 febbraio 2019.

(8) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(14) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(15) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.