Art. 11. Codice degli appalti. Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 11 – Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

 

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e121 per la fornitura di:

1) energia;

2) combustibili destinati alla produzione di energia.