Art. 97. Codice degli appalti. Offerte anormalmente basse.

Art. 97 – Offerte anormalmente basse.

 

 

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)(1).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)(2).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia (3).

3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 (4).

3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque  (5).

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente  (6).

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto(7):

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture (8)  (9);

d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16  (10).

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (11).

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci (12).

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.

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(1) Comma modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera a), punto 1), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 2), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 2), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(5) Comma inserito dall'articolo 62, comma 1, lettera b), punto 6), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente modificato  dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 3), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

(6) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(7) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(8) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164)

(9) Comma modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera c), punto 6), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.

(10) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(11) Così rettificato conComunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164).

(12) Comma modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera u), numero 4), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.