Art. 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (1) ;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (2)   (3) .
d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (4).

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[1] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
[2] Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
[3] Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi: l'articolo 7 bis del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.
[4] Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.