Art. 53 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Beni del demanio culturale.
Art. 53 – Beni del demanio culturale.
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice (1).
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(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.