Art. 70 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Acquisto coattivo.

Art. 70 – Acquisto coattivo.

 

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni (1).

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa [o il bene] per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo (2).

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa [o il bene] nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3 [, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno]. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia (3).

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(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'articolo 2, comma 1, lettera zz), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.