Art. 106 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Uso individuale di beni culturali.

Art. 106 – Uso individuale di beni culturali.

 

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti (1).

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento (2).

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene (3).

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(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera dd), numero 1), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(2) Comma modificato dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera dd), numero 2), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.