Art. 11 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1).

Art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1).

Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (2):

a) gli affreschi, gli stemmi i graffiti, le lapidi le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (3);

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 , comma 4 (4);

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell' articolo 37 (5):

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque ami, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c) (6);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 , comma 3, lettera c), e 67 , comma 2 (7);

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell' articolo 65 , comma 3, lettera c) (8);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 , qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall' articolo 10 (9).

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(1) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(2) Alinea sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(3) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(4) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 175, lettera b), della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

(5) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(6) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(7) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(8) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 8), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.