Art. 15 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Notifica della dichiarazione.

Art. 15 - Notifica della dichiarazione.

 

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccommandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (1) .

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.