Art. 21 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interventi soggetti ad autorizzazione.

Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione.

 

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (1);

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 (2);

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all' articolo 10, comma 2, lettera c) , e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 (3);

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell' articolo 13 (4).

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie per cui i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all' articolo 18 (5).

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all' articolo 20, comma 1 (6).

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (7).

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(1) Per la delega delle funzioni di cui alla presente lettera vedi articolo 1 del D.M. 21 ottobre 2005. Successivamente la presente lettera è stata sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(2) Per la delega delle funzioni di cui alla presente lettera vedi articolo 1 del D.M. 21 ottobre 2005. Successivamente la presente lettera è stata modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(3) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(4) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(5) Comma modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 3), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62

(6) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 3), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.