Art. 27 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Situazioni di urgenza.

Art. 27 – Situazioni di urgenza.

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.