Art. 31 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interventi conservativi volontari.

Art. 31 – Interventi conservativi volontari.

 

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (1).(2)

(1) Comma aggiunto dall’articolo 42, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 314, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il presente comma è cosi modificato,  le parole: « dagli articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».